Utilizzo di lavoratori sospesi dal lavoro in progetti di formazione o riqualificazione
L’Inps ha fornito indicazioni operative (messaggio 2 agosto 2010 n. 20232) per i datori di lavoro che hanno in atto sospensioni dal lavoro e che, al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano, occupano i propri lavoratori sospesi percettori di sostegno al reddito in progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale degli stessi (art. 1, c. 1, D.L. n. 78/09, convertito, con modificazioni, nella L. n. 102/09 e D.I. n. 49281/09).
In particolare, l’Inps precisa che:
- entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo in sede istituzionale, ed in ogni caso prima dell’inizio della formazione, il datore di lavoro, utilizzando il modello allegato al messaggio, è tenuto a comunicare all’ufficio Inps che eroga/autorizza la prestazione di sostegno del reddito i nominativi dei lavoratori interessati dai progetti di formazione. Per gli accordi già stipulati il termine decorre dalla data di pubblicazione del messaggio (2 agosto 2010);
- il trattamento di sostegno al reddito (CIGO, CIGS, CIG in deroga…) continuerà ad essere erogato al lavoratore secondo le modalità in essere alla data dell’accordo attuativo dei piani di formazione;
- l’incentivo corrisposto dal datore di lavoro, essendo riconosciuto a titolo retributivo, deve essere assoggettato a contribuzione ordinaria.
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