RITARDO NEI PAGAMENTI – L’ambito di applicazione del D.lgs 192/2012 riguarda tutti i settori produttivi e gli appalti pubblici di lavori

Andrea CapobassoCna Nazionale

Con una apposita circolare a firma del Capo di Gabinetto (prot. 0001293 del 23/01/2013), il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che l’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 192/2010, che recepisce la direttiva europea contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, riguarda tutti i settori produttivie che tale disciplina “non può che prevalere su regolamentazioni nazionali con essa eventualmente confliggenti”.  

Nella circolare, si precisa inoltre che, oltre alle  transazioni tra imprese o tra imprese e Pubbliche Amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi, vanno ritenuti “assoggettati alla normativa europea sui ritardi di pagamento anche i pagamenti di corrispettivi nell’intero settore dei pubblici appalti”. In pratica, stabilisce la circolare, la nuova disciplina sui ritardati pagamenti (direttiva 7/2011/UE) si applica “ai contratti pubblici relativi a tutti i settori, inclusi i lavori, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013”.
 
Di conseguenza, così come previsto dal D.lgs 192 del 9 novembre 2012:
  • nei contratti fra imprese  i termini di pagamento non dovrebbero superare i 60 giorni. Termini superiori devono essere espressamente pattuiti, giustificati e non gravemente iniqui (il precedente decreto nulla prescriveva in merito alla fissazione di termini contrattuali fra imprese);
  • nei contratti fra imprese e pubbliche amministrazioni viene stabilito un termine perentorio di 30 giorni che può essere prorogato fino a un massimo di 60 giorni nel caso in cui la transazione riguardi amministrazioni pubbliche che svolgono attività economiche di natura industriale e commerciale o enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria.
Le imprese associate possono richiedere la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (documentazione@cnafrosinone.it).
 

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