Rimborso accise autotrasportatori e altri soggetti per i consumi 2011. Nota 771 dell’Agenzia delle Dogane

Andrea CapobassoLegislazione

L’Agenzia delle Dogane ha definito l’entità del rimborso spettante agli aventi diritto per i consumi di gasolio di autotrazione nell’anno 2011, nonché i termini per la presentazione delle domande, fornendo ulteriori chiarimenti circa gli adempimenti per il rimborso.

In base a quanto stabilito in maniera sovraordinata dalla Dir. 2003/96/CE, con la nota 771 del 4 gennaio 2012 è stato precisato ( ribadito ) che hanno diritto all’agevolazione:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla Legge 28 Settembre 1939, n°1822 (Trasporto Pubblico Locale), al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 Marzo 1992 (trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus), e successive modificazioni, ed al citato decreto legislativo n. 422/1997 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale);
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

L’istanza per la richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2012

Per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.

Si evidenzia che:
  • gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture di acquisto. L’Agenzia delle Dogane dovrà mettere a disposizione entro la fine gennaio il software per la predisposizione delle istanze.
In ultimo si ricorda che nella domanda dovranno essere specificati i diversi importi di recupero accise per ciascun periodo di vigenza. Nello schema che segue si riportano gli aumenti avvenuti nel corso del 2011.

 

decorrenza entità del rimborso/litro incrementi litro che determinano l’entità del rimborso motivazione dell’aumento
dal al
01/01/2011 05/04/2011 € 0,019786  0,019786  
06/04/2011 27/06/2011 € 0,027086   0,019786+ 0,0073
 
Fondo unico spettacolo

 

28/06/2011 30/06/2011 € 0,067086  0,019786+ 0,0073+ 0,0400
emergenza umanitaria in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini del Nord Africa

 

01/07/2011 31/10/2011 € 0,068986 0,019786+ 0,0073+ 0,0400+ 0,0019
 
Emergenza umanitaria

 

01/11/2011 06/12/2011 € 0,077886   0,019786+ 0,0073+ 0,0400+ 0,0019+ 0,0089 Emergenza per gli eventi alluvionali che hanno colpito le regioni Liguria e Toscana
07/12/2011 31/12/2011 € 0,189986  0,019786+ 0,0073+ 0,0400+ 0,0019+ 0,0089+ 0,1121 Manovra Monti “salva-Italia”

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