Riduzione tasso INAIL per le imprese che investono in sicurezza
La riduzione del tasso prevista in base al decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell’articolo 24 del D.M. 12.12.2000, è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:
lavoratori-anno | riduzione |
fino 10 | 30% |
da 11 a 50 | 23% |
da 51 a 100 | 18% |
da 101 a 200 | 15% |
da 201 a 500 | 12% |
oltre 500 | 7% |
Chi può beneficiarne
Possono presentare la domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
Come ottenere la riduzione
L’Azienda deve presentare o spedire all’INAIL, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, una domanda su apposito modello predisposto dall’INAIL.
Requisiti
Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
L’oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.), inoltre, rientra tra i “benefici normativi e contributivi” previsti dal D.M. 24 Ottobre 2007. Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:
- applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
- inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”);
- il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.
Riduzione del premio 2012: Nuovo modello di richiesta
Con nota del 20 ottobre 2011, l’INAIL ha rilasciato il nuovo modello OT24 2011 per la riduzione premio. Per ottenere la riduzione prevista deve essere compilato il modello OT24 ottenendo un punteggio pari a 100.
Adottando un modello di gestione per la sicurezza conforme alle linee guida Inail si ottiene automaticamente tale punteggio e pertanto si può accedere direttamente alla richiesta di riduzione premi.
Negli anni successivi all’adozione anche il mantenimento di tale sistema permette di accedere alla richiesta di riduzione premi INAIL.
angelo.marrocco@cert.cna.it
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