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L’INAIL ha comunicato alla CNA che per quanto riguarda la Riduzione dei premi assicurativi per gli artigiani (art.1, commi 780 e 781, Legge 296/2006) relativamente agli anni
2008, 2009 e 2010, l’Istituto provvederà a calcolare d’ufficio, senza alcuna dichiarazione da parte delle imprese artigiane, le riduzioni spettanti alle imprese che non abbiano avuto infortuni nel biennio di riferimento della riduzione in quanto tutti i dati infortunistici delle singole imprese sono già in possesso dell’INAIL.
Per tutte le riduzioni future, a partire dall’anno 2011, è invece necessaria l’autocertificazione dell’impresa attraverso la barratura della casella prevista nell’autiliquidazione.