Riduzione dei premi assicurativi per gli artigiani, precisazione da parte dell’INAIL
L’INAIL ha comunicato alla CNA che per quanto riguarda la Riduzione dei premi assicurativi per gli artigiani (art.1, commi 780 e 781, Legge 296/2006) relativamente agli anni 2008, 2009 e 2010, l’Istituto provvederà a calcolare d’ufficio, senza alcuna dichiarazione da parte delle imprese artigiane, le riduzioni spettanti alle imprese che non abbiano avuto infortuni nel biennio di riferimento della riduzione in quanto tutti i dati infortunistici delle singole imprese sono già in possesso dell’INAIL.
Per tutte le riduzioni future, a partire dall’anno 2011, è invece necessaria l’autocertificazione dell’impresa attraverso la barratura della casella prevista nell’autiliquidazione.
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