Nuove sanzioni per il lavoro nero. Chiarimenti del Ministero

Andrea CapobassoLegislazione

 

Con la Circolare n.5 del 4 marzo 2014, il Ministero del Lavoro ha fornito i necessari chiarimenti per la corretta applicazione delle nuove sanzioni amministrative previste per contrastare il lavoro sommerso e irregolare (maxisanzione, sospensione attività e sanzioni per le violazioni in materia di orario di lavoro e riposi obbligatori): le nuove misure, sono entrate inizialmente in vigore il 24 dicembre con il DL 145/2013, ma la legge di conversione 9/2014 ha introdotto ulteriori modifiche, operative dal 22 febbraio 2014: questo implica un differente calcolo delle sanzioni in base alla data della violazione.

Rincara del 30% anche la maxi-sanzione di contrasto al sommerso, ma non solo: con la nuova legge le sanzioni salgono da 1.950 a 15.600 euro + 195 di maggiorazione per ciascuna giornata di lavoro effettivo, attenuate a 1.300 – 10.400 euro + 39 al giorno per irregolarità parziali.
Inoltre, la nuova maxi-sanzione non può formare oggetto di diffida amministrativa, per cui il datore di lavoro non avrà diritto a una sanzione ridottissima (pari al minimo per la misura fissa e a un quarto per la maggiorazione giornaliera) a fronte di una immediata regolarizzazione.
La sospensione delle attività d’impresa può scattare anche se nei contratti dei lavoratori risultano irregolarità in termini di documentazione obbligatoria. Per ottenerne la revoca, è necessario l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; a questo punto serve il pagamento della sanzione da 1.950 (lavoro irregolare) a 3.250 (gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza).

 

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