Nuova limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore

Andrea CapobassoLegislazione

La manovra finanziaria approvata con il Decreto Legge 31/5/2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010, ha ulteriormente abbassato la soglia di utilizzo legale del denaro contante e dei libretti di deposito ed ha inasprito le sanzioni pecuniarie derivanti dalla violazione di tale limite legale. Nello specifico:

Limitazioni all’uso del contante
Dal 31 maggio 2010 non è più consentito eseguire pagamenti utilizzando denaro contante, per importi pari o superiori a 5.000 euro; tali pagamenti devono avvenire necessariamente attraverso l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili quali per esempio: i bonifici bancari, gli assegni non trasferibili, l’utilizzo di carte di credito o di altri sistemi di pagamento elettronico. Pertanto, fino al limite consentito di 4.999 euro sono possibili e leciti i trasferimenti di denaro contante (anche sotto forma di libretti di deposito bancari o postali al portatore, o di titoli al portatore in euro o in valuta estera) effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, senza dovere ricorrere alle banche, agli istituti di moneta elettronica od alla società Poste Italiane Spa. Invece, per importi di denaro che vanno dai 5.000 euro in su, è necessario rivolgersi ai citati intermediari abilitati ad effettuare le transazioni in denaro.

Assegni e vaglia
Dal 31 maggio 2010 è possibile utilizzare assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali e vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, in forma libera, cioè senza che riportino la clausola di non trasferibilità, solo purchè di importo inferiore a 5.000 euro.
Tali titoli di credito, se emessi in forma libera, non devono necessariamente riportare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e resta l’onere di pagare su ogni modulo, l’imposta di bollo pari ad 1,50 euro. Banche e Poste Italiane Spa continueranno a consegnare ai clienti, di regola, assegni “non trasferibili” a meno che gli stessi non richiedano, per iscritto, l’emissione di titoli “in forma libera” e dietro pagamento dell’imposta di bollo pari a 1,50 euro.

Libretti di deposito
Dal 31 maggio 2010, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro (anche se il superamento di tale soglia sia imputabile all’accredito degli interessi da parte di banche o Poste Italiane Spa).

Estinzione o Regolarizzazione del libretto entro il 30/6/2011

I possessori di libretti di deposito bancari o postali al portatore, con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data del 31 maggio 2010, per non incorrere in sanzione, entro il termine ultimo del 30 giugno 2011, sono tenuti ad estinguere il libretto o, in alternativa, a ridurne l’importo ad una somma non eccedente i 4.999 euro.
I limiti previsti per l’attività di money transfer non sono cambiati.

Inasprimento delle sanzioni pecuniarie

Per la necessità di scoraggiare la violazione della soglia legale dei 5.000 euro, la manovra finanziaria prevede che l’importo minimo della sanzione da applicare a chi viola tale soglia legale, non può mai essere inferiore a 3.000 euro. Mentre, qualora l’infrazione alla soglia legale dei 5.000 euro, riguardi la movimentazione di somme di denaro che superino i 50 mila euro, i valori minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie attualmente applicate, devono essere aumentati del 50%.
Il decreto legge n. 78/2010, decadrà se non sarà convertito in legge entro il 30 luglio 2010 (cioè entro 60 giorni dalla data di sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 31/5/2010).

Condividi