NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
Il noleggio a lungo termine è oramai lo strumento più adatto per la gestione del Parco Vetture aziendale, in quanto permette la scelta delal soluzione più adatta e conveniente per ogni singola esigenza
Con il solo pagamento di un canone mensile fisso, senza sorprese, pujoi beneneficare, a richiesta, di tutti quei servizi che ti garantiscono in ogni situazione, l’efficenza dei veicoli e della tua attività; ovvero:
- ASSICURAZIONE,
- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL VEICOLO,
- SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI,REVISIONE PERIODICA,
- TASSA DI POSSESSO,
- ASSISTENZA STRADALE E IL TRAINO,
- VEICOLO SOSTITUTIVO,
- SERVIZI AMMNISTRATIVI,
- SERVIZI DI ASSISTENZA SINISTRI.
- SOLO PER GLI ASSOCIATI CNA E’ PREVISTO, IL SERVIZIO DI VEICOLO SOSTITUTIVO GRATUITAMENTE ALL’ATTO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Sono “parzialmente deducibili” nella misura del 40% i componenti negativi relativi ai veicoli non utilizzati esclusivamente come strumentali nell’attività propria dell’impresa;
Sono deducibili all’80% i costi dei veicoli di agenti e rappresentanti di commercio; – E’ stata stabilita una parziale deducibilità del 40% per gi esercenti arti e professioni, limitatamente ad un solo veicolo;
Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta è prevista la deducibilità del 90% (auto assegnata con fringe benefit) – I limiti di costo veicolo fiscalmente deducibile è di € 18.075,99 per le autovetture e autocaravan. Tale limite è aumentato a € 25.822,84 per gli agenti e rappresentanti di commercio. Il limite è, invece, di € 3.615,20 se trattasi di acquisizione veicolo attraverso la formula leasing o noleggio; (Fringe Benefit)
La percentuale di imponibile in capo al dipendente per l’imputazione del fringe benefit viene riportata nella misura del 30%, calcolata sulla percorrenza media annua di 15.000Kms sulla base delle tariffe ACI in relazione alla diversa tipologia di autovetture.)
DETRAIBILITA’ (IVA) – G.U. dell’Unione europea 27 giugno 2007, n. L 165/33 Il consiglio europeo ha autorizzato l’Italia a introdurre i limiti di detrazione dell’Iva del 40% per i veicoli a motore non interamente utilizzati ai fini professionali.
Tale disposizione ha validità dal 27 giugno 2007 e scadrà al 31 dicembre 2010 momento in cui entreranno in vigore delle nuove norme comunitarie. E’ completamente detraibile l’IVA relativa ai veicoli utilizzati in qualità di bene strumentale e veicoli utilizzati da rappresentanti e agenti di commercio.
Condividi