IVA di Cassa
E’ stato pubblicato nella G.U. n. 96 del 27 aprile 2009 il Decreto 26 marzo 2009, con il quale viene data attuazione alla speciale modalità di versamento dell’IVA, conosciuta ormai con la definizione “IVA di CASSA”. Il Decreto conferma i contenuti della bozza di Decreto che era stata anticipata anche dalla stampa specializzata circa un mese fa, in ordine all’individuazione dei soggetti ammessi ad adottare questa modalità, nonché in merito alle modalità ed adempimenti del cedente/prestatore e del cessionario /committente.
Posto che il Decreto individua la decorrenza delle disposizioni ivi contenute dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U., per le operazioni effettuate dal 28 APRILE 2009 è ammessa la facoltà di adottare la speciale disposizione da parte dei cedenti/prestatori che rispettano le condizioni previste dal Decreto. Va da sè che in capo ai cessionari/committenti si produrranno gli effetti, in ordine al momento in cui operare la detrazione, conseguenti all’adozione della modalità suddetta da parte dei loro fornitori.
Vale la pena di ricordare che:
– è obbligatoria per i cedenti/prestatori, che intendono adottare questa modalità, la corretta indicazione sulle fatture della norma di riferimento, con la dicitura “operazione ad esigibilità differita art. 7, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2”; questi soggetti dovranno, poi, gestire con attenzione le varie scadenze di incasso delle relative fatture ad esigibilità differita, per comprendere l’IVA relativa nella liquidazione in cui avviene l’incasso;
– i cessionari/committenti debbono prestare attenzione se le fatture ricevute riportano la dicitura suddetta, nel qual caso debbono astenersi dalla detrazione dell’IVA relativa al documento stesso, fino al momento in cui non ne avranno eseguito il pagamento.
Posto che il Decreto individua la decorrenza delle disposizioni ivi contenute dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U., per le operazioni effettuate dal 28 APRILE 2009 è ammessa la facoltà di adottare la speciale disposizione da parte dei cedenti/prestatori che rispettano le condizioni previste dal Decreto. Va da sè che in capo ai cessionari/committenti si produrranno gli effetti, in ordine al momento in cui operare la detrazione, conseguenti all’adozione della modalità suddetta da parte dei loro fornitori.
Vale la pena di ricordare che:
– è obbligatoria per i cedenti/prestatori, che intendono adottare questa modalità, la corretta indicazione sulle fatture della norma di riferimento, con la dicitura “operazione ad esigibilità differita art. 7, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2”; questi soggetti dovranno, poi, gestire con attenzione le varie scadenze di incasso delle relative fatture ad esigibilità differita, per comprendere l’IVA relativa nella liquidazione in cui avviene l’incasso;
– i cessionari/committenti debbono prestare attenzione se le fatture ricevute riportano la dicitura suddetta, nel qual caso debbono astenersi dalla detrazione dell’IVA relativa al documento stesso, fino al momento in cui non ne avranno eseguito il pagamento.
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