Cassa Integrazione FIS

FSBA: la cassa integrazione per le Imprese Artigiane

Andrea CapobassoCNA Frosinone

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) applica un nuovo regolamento. Riportiamo di seguito le principali novità dell’Assegno Integrazione Salariale richiedibile, a favore dei propri dipendenti, per causali sia ordinarie che straordinarie.

Quali sono le Aziende obbligate al versamento al Fondo e che possono chiedere l’Assegno?
Tutte le aziende artigiane non edili, anche con un solo dipendente, con anzianità di assunzione di almeno 30 giorni. Esse hanno la possibilità di veder corrisposto un ammortizzatore sociale ai lavoratori dipendenti, quando questi sono sospesi dal lavoro.

Durata della cassa integrazione
In un biennio si possono richiedere fino a 26 settimane (6 mesi), con modalità estremamente flessibili durante i periodi di difficoltà produttiva (es. anche per singole giornate e/o per parte della forza lavoro).

Quanto eroga il Fondo?
L’ammontare dell’assegno per le lavoratrici ed i lavoratori è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate, con un massimale mensile di € 1.321,53.
Per il periodo non lavorato, l’azienda non sostiene costi previdenziali (Ticket INPS per contribuzione correlata).

Come si richiede l’intervento del Fondo?
A seguito di un accordo sindacale fra Impresa, CNA e Rappresentanti Sindacali, si presenta domanda sulla piattaforma digitale di FSBA, prima dell’inizio delle sospensioni.

Assistenza CNA
Comunicazioni sindacali obbligatorie – Relazioni con sigle sindacali di categoria – Firma dell’Accordo – Relazioni con Consulente del Lavoro aziendale.

Info: Davide Rossi – 0775/82281 – rossi@cnafrosinone.it

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