Dal 1° gennaio 2013 nuove procedure per la valutazione dei rischi per le aziende sino a 10 lavoratori

Andrea CapobassoAmbiente e sicurezza

Il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, che individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, ha recepito le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi previste dal Decreto Legislativo 81/2008.

Ricordiamo che fino al 31 dicembre 2012 i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi. Successivamente a tale data, e quindi dal 1° gennaio 2013, i datori di lavoro  dovranno effettuare la valutazione dei rischi avvalendosi di procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Sono escluse da tali procedure le attività che comportano rischi particolari, es. industrie estrattive, fabbricazione e deposito di esplosivi, centrali termoelettriche, strutture di ricovero pubbliche e private con oltre 50 lavoratori, ecc…, oltre a tutte quelle attività comportanti l’esposizione dei lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, o connessi all’esposizione ad amianto; potranno altresì adottare la medesima procedura di  valutazione dei rischi anche i datori di lavoro di aziende sino a 50 dipendenti, sempre con esclusione delle attività specificate precedentemente.
Ricordiamo che fino al 31 dicembre 2012 i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi. Successivamente a tale data, e quindi dal 1° gennaio 2013, i datori di lavoro dovranno effettuare la valutazione dei rischi avvalendosi di procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. 
Sono escluse da tali procedure le attività che comportano rischi particolari, es. industrie estrattive, fabbricazione e deposito di esplosivi, centrali termoelettriche, strutture di ricovero pubbliche e private con oltre 50 lavoratori, ecc…, oltre a tutte quelle attività comportanti l’esposizione dei lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, o connessi all’esposizione ad amianto; potranno altresì adottare la medesima procedura di  valutazione dei rischi anche i datori di lavoro di aziende sino a 50 dipendenti, sempre con esclusione delle attività specificate precedentemente.

Per maggiori informazioni
CNA Frosinone
Tel. 0775.82281
E-mail: info@cnafrosinone.it
 

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