Cassa integrazione, modalità di fruizione nel settore edilizia e affini

Andrea CapobassoCostruzioni

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che le disposizioni in vigore in materia di CIG, Cassa Integrazione Guadagni, nel settore delle imprese industriali (art. 6, c. 1, L. n. 164/75) trovano applicazione anche nel settore dell’edilizia e affini. Tali disposizioni prevedono che l’integrazione salariale ordinaria sia corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi e che, in casi eccezionali, detto periodo possa essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi, anche qualora non venga ripresa l’attività lavorativa.

Con riferimento alle modalità di calcolo dei limiti temporali della settimana integrabile, viene chiarito che, in linea con le precisazioni fornite dall’Inps (Inps, messaggio n. 116/09), trova applicazione, anche per il settore edile, il generale criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni (circolare n. 58/09). Tale criterio si applica però, oltre ai casi di richiesta di CIGO,  Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, per riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, riduzione di commesse/ordini, causali riconducibili alla crisi aziendale e contrazione del ciclo produttivo, anche alle ipotesi di sospensione legate ad eventi metereologici.


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