Acquisto di beni strumentali per uso estetico

Andrea CapobassoBenessere e sanità

Le recenti vicende, che hanno portato al sequestro presso centri estetici di 265 apparecchi corredati da dichiarazioni di conformità false, richiamano l’attenzione sul delicato problema delle cautele d’acquisto dei beni strumentali. La nostra Associazione, con il contributo tecnico di esperti del settore, sta elaborando la “Carta dei Diritti dell’Estetista”, un documento di linee-guida a garanzia e tutela dell’Operatore estetico al momento dell’acquisto delle apparecchiature. In attesa della divulgazione di detto documento – ancora in fase di perfezionamento – al quale si intende dare l’opportuno risalto attraverso una campagna di comunicazione ad hoc, oltre che tra gli addetti ai lavori, anche a tutti coloro – dai media al cliente/consumatore – interessati a vario titolo, si ritiene opportuno fornire alcune sintetiche anticipazioni, di cui tenere conto a supporto della valutazione del bene e della serietà del Produttore rispetto agli obblighi normativi.
 
La dichiarazione di conformità CE
Le normative vigenti consentono di emettere delle autocertificazioni che attestano la conformità degli apparecchi elettromeccanici per estetica alle norme di sicurezza vigenti. E’ importante analizzare alcuni aspetti di tali dichiarazione. Tra questi si ricorda che:

  • Il documento deve riportare il logo della marcatura CE;
  • Sul documento deve essere evidente il nome dell’Azienda che ha emesso il documento;
  • Sul documento deve essere presente il nome dell’apparecchio al quale il medesimo si riferisce, completo con l’esatto numero di serie;
  • Deve essere esplicitamente dichiarato che l’apparecchio in oggetto rispetta le direttive comunitarie relative alla sicurezza elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica, preferibilmente con il dettaglio delle norme tecniche alle quali risulta conforme;
  • Il documento deve essere firmato in originale da una figura aziendale di rilievo, quali “titolare”, “Amministratore delegato”, “socio” “responsabile qualità” od altre qualifiche di analogo rilievo.

Si invita a richiedere quale sia il laboratorio presso il quale sono stati effettuati tali test.

I simboli normativi
Occorre prestare particolare attenzione alla presenza dei simboli normativi la cui attribuzione deriva proprio dagli esiti dei test che portano poi alla emissione del certificato di conformità. Ne consegue che la mancanza di tali simboli induce a pensare che i test non siano stati effettuati.

Norme di sicurezza generiche
Da alcuni anni sono in vigore alcune direttive comunitarie inerenti la sicurezza generale relative a tutti gli apparecchi e strumenti elettrici. Queste sono la direttiva detta “Rhos Compliance” (2002/95/CEE) che prevede l’abolizione di metalli e composti tossici e la direttiva detta “RAEE” (2002/96/CEE), che prevede le disposizioni relative allo smaltimento dei rifiuti di natura elettronica.

Descrizione dell’energia erogata
Per poter verificare con certezza se l’apparecchio è di competenza dell’Estetista, il Produttore dovrà dichiarare quali forme di energia vengono erogate verso il cliente, specificandone per ognuna di esse il tipo di energia, la frequenza erogata ed il dosaggio massimo previsto dall’apparecchio.

I rischi di danno biologico
Il D. LGS 145/2007 art. 6 prevede che al momento della vendita di un bene il cedente deve assolutamente informare il cliente di quelli che sono i rischi di effetti collaterali e quali sono le controindicazioni previste per il bene proposto, in pratica è obbligato a specificare quali sono i rischi di danno biologico al quale il cliente può andare incontro.

Lo stato del diritto

Il Produttore deve dichiarare esplicitamente che l’apparecchio è da considerarsi a tutti gli effetti di competenza dell’estetista, in quanto consentito dalla legge 1/1990 e perché dai test di sicurezza effettuati tale strumento non risulta essere di competenza del medico.

La comunicazione
Il Produttore deve fornire al centro di estetica che acquista l’apparecchio, dei format pubblicitari che consentano di promuovere e pubblicizzare la prestazione dei servizi derivanti dall’uso di tale strumento.

La formazione sul corretto uso dell’apparecchio
L’Azienda produttrice deve mettere a disposizione dell’acquirente un esaustivo manuale d’uso ed un protocollo operativo dettagliato.

La garanzia
Il Produttore, al fine di definire la garanzia riconosciuta sul bene venduto, deve dichiarare esplicitamente quanto segue:

  • La durata della garanzia;
  • Quali parti sono escluse dalla garanzia;
  • Se è necessario un tagliando periodico ed in tal caso con quale cadenza;
  • Se è possibile usufruire dell’estensione della garanzia ed in tal caso a quali condizioni
  • questo sarà possibile;
  • Dove ci si deve rivolgere per poter usufruire del servizio di garanzia.

Il Produttore dovrebbe inoltre impegnarsi dichiarando per quanti anni dall’acquisto dell’apparecchio sarà garantita la reperibilità dei pezzi di ricambio.

La provenienza
Il Produttore deve dichiarare l’origine dei componenti che costituiscono l’apparecchio. Tra questi i principali elementi da identificare sono:
Parti elettriche;
Schede elettroniche;
Contenitore;
Pannello dei comandi;
Elenco della dotazione dell’apparecchio con origine di tutti gli elementi.

L’Unione Benessere e Sanità della CNA di Frosinone fornirà tempestivo aggiornamento alla propria categoria per ogni ulteriore aggiornamento sulla materia.

Per informazioni:
Dr. Davide Rossi 0776/831952 – rossi@cnafrosinone.it

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