“Decreto Sostegni”, indennizzo di 2.400€ per i lavoratori
“Decreto Sostegni”, indennizzo di 2.400€ per i lavoratori – Il “Decreto Sostegni”, del 22 marzo 2021 N.41, all’art. 10 riconosce un ulteriore indennizzo di 2.400 € ai lavoratori colpiti, dal punto di vista economico, dalle conseguenze del diffondersi dell’epidemia da Covid-19.
I soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste dal decreto Ristori riceveranno in automatico il nuovo contributo.
Di seguito le categorie di lavoratori che potranno presentare la domanda per la prima volta:
1 – Stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
– dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali,
-lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.
Tali lavoratori devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.
2- Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e stabilimenti termali
3- Lavoratori intermittenti che abbiano svolto tali attività per almeno 30 gg tra il 01/01/2019 al 23/03/2021.
4- Lavoratori autonomi occasionali che tra il 01/01/2019 al 23/03/2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (ex art.2222 del codice civile)
5 – Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio. Lavoratori che per le medesime attività abbiano un reddito annuo per il 2019 superiore a 5000 euro, che siano titolari di partita iva e iscritti alla gestione separata alla data del 23/03/2021, no iscrizione alle forme previdenziali obbligatorie.
6 – Lavoratori dello spettacolo che possono far valere almeno 30 contributi giornalieri versati dal 01/01/2019 al 23/03/2021 e che siano in possesso di un reddito da tale attività non superiore a 75.000 euro
I lavoratori per poter beneficiare della misura non devono essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del decreto.
Tutte le indennità NON sono incumulabili tra di esse e con il Reddito di Emergenza (REM).
Per info e presentazione della domanda:
Patronato EPASA-ITACO Frosinone
Tel. 0775.82821
E-mail: rivera@cnafrosinone.it – venditti@cnafrosinone.it
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