“Decreto Sviluppo”. Le misure per rilanciare l’edilizia e favorire interventi di riqualificazione energetica
a. Agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione
Viene confermata ed estesa la disciplina degli incentivi fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia. L’agevolazione favorisce gli interventi edilizi ordinari.
La proposta prevede l’innalzamento, fino al 30 giugno 2013, delle soglie di detrazione IRPEF al 50% (attualmente è prevista al 36%) per lavori fino a 96 mila euro (attualmente fino a 48 mila euro), per favorire interventi di ristrutturazione edilizia.
b. Agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica.
E’ consentita dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 la detrazione di imposta del 50 per cento per le spese per interventi di riqualificazione energetica (fino al 31 dicembre 2012 resta valida la detrazione pari al 55%).
MISURE PER IL RILANCIO DELL’EDILIZIA
a. Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni
L’attuale normativa prevede che le cessioni e le locazioni da parte delle imprese edili di nuove costruzioni destinate ad uso abitativo, oltre il termine di cinque anni dalla costruzione, sono esenti dall’imposizione di IVA. Tale disciplina impedisce quindi alle imprese di costruzione di portare a compensazione l’IVA pagata per la realizzazione dell’opera, nel caso in cui questa venga venduta o locata dopo il termine di cinque anni. In questa situazione, l’IVA rimane quindi a carico
degli imprenditori edili. La norma abolisce il limite temporale dei cinque anni, prevedendo quindi che le cessioni o locazioni di nuove abitazioni effettuate direttamente dai costruttori siamo sempre assoggettate ad IVA, consentendo di conseguenza alle imprese di avvalersi della compensazione.
b. Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l’esercizio dell’attività edilizia
La norma semplifica ulteriormente i meccanismi procedimentali per l’ottenimento degli assensi edilizi. In caso di intervento edilizio soggetto alla Scia (segnalazione certificata di inizio attività, in cui l’attività edilizia può partire contestualmente) viene generalizzata la possibilità di sostituire atti e pareri formali con autocertificazioni di tecnici abilitati. In caso di interventi soggetti a Dia (denuncia di inizio attività, in cui l’attività edilizia può partire decorso un dato termine) viene introdotta analoga semplificazione. In questo modo viene semplificato un numero considerevole di ostacoli burocratici che l’imprenditore si trova ad affrontare nel corso dell’iter di ottenimento di tutti i titoli autorizzatori di consenso all’intervento proposto.
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