Svolgimento di lavori usuranti, proroga dei termini per le comunicazioni telematiche

Andrea CapobassoLegislazione

La recente entrata in vigore della disciplina sui lavori usuranti (D.Lgs. n. 67/2011) comporta, per le imprese artigiane con alle proprie dipendenze lavoratori interessati dalla normativa stessa, l’ottemperanza di alcuni obblighi di comunicazione, necessari ai fini della fruizione del beneficio pensionistico previsto. Sulla base delle nuove disposizioni, il datore di lavoro dovrà comunicare, in via esclusivamente telematica, l’esecuzione delle attività lavorative usuranti, come individuate nel testo di legge.
Il Ministero del Lavoro ha affermato che deve ritenersi “non sanzionabile il datore di lavoro che abbia trasmesso la relativa modulistica entro il 31 luglio p.v.”, in luogo del termine originariamente stabilito al 25 giugno 2011 (ex art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 67/2011), e relativo alla comunicazione telematica delle lavorazioni svolte in processi produttivi in serie caratterizzati dalla “linea catena” e classificate alle voci di tariffa INAIL elencate nel decreto.
 
La circolare ministeriale chiarisce, inoltre, che devono ritenersi obbligati ad adempiere alla predetta comunicazione le imprese che, contestualmente:
a) svolgono lavorazioni per le quali si applicano le voci di tariffa INAIL elencate in allegato al D.Lgs. n. 67/2011;
b) applicano i criteri di organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c., così com disciplinati dal CCNL applicato;
c) utilizzano un processo produttivo in serie.
 
Ulteriori indirizzi applicativi sono stati resi, nella medesima Circolare, in relazione alle comunicazioni telematiche previste per lo svolgimento del lavoro notturno. Per tali fattispecie, il termine per la comunicazione dei lavoratori che hanno svolto lavoro notturno nel corso del 2010 è fissato al 30 settembre 2011. Le lavorazioni notturne svolte nell’anno 2011 dovranno essere invece comunicate entro il 31 marzo 2012.
 
In merito alle sanzioni, il Ministero ricorda che l’omissione di ciascuna comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro, calcolata in ragione del numero delle comunicazioni e non in base al numero dei lavoratori interessati, e diffidabile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 124/2004.
 
La Circolare ministeriale chiarisce, in ultimo, che è sanzionabile esclusivamente l’omessa comunicazione o l’indicazione di dati errati o non corrispondenti al vero. Non sono, pertanto, assoggettate a sanzioni, le comunicazioni tardive, quelle contenenti l’errata indicazione del numero dei lavoratori addetti alle predette lavorazioni o meri errori materiali; allo stesso modo, non sono sanzionabili gli errori riferiti a dati già in possesso delle Amministrazioni Pubbliche destinatarie dell’adempimento.

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