Contratti pubblici nulli senza tracciabilità dei pagamenti
Tutti i contratti di fornitura di beni e servizi, nonché gli appalti di opere pubbliche, stipulati dal 7 settembre 2010 in poi tra un imprenditore e una pubblica amministrazione devono contenere l’indicazione del conto dedicato sul quale transiteranno i relativi pagamenti, attraverso bonifico bancario o postale o altri strumenti di pagamento, idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha pubblicato le linee guida relative all’operatività della normativa, per dare indicazioni puntuali sulla concreta applicabilità degli obblighi legislativi.
I soggetti sottoposti alle norme sulla tracciabilità sono obbligati:
- ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; ad effettuare movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
- ad indicare, negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, il codice identificativo di gara e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto.
La tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione nei seguenti contratti:
- contratti di appalto di lavori, servizi e forniture;
- concessioni di lavori pubblici e di servizi; contratti di partenariato pubblico-privato, compresi i contratti di locazione finanziaria;
- di subappalto e subfornitura;
- contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti.
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