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Contratti pubblici nulli senza tracciabilità dei pagamenti
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I soggetti sottoposti alle norme sulla tracciabilità sono obbligati:
- ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; ad effettuare movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
- ad indicare, negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, il codice identificativo di gara e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto.
La tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione nei seguenti contratti:
- contratti di appalto di lavori, servizi e forniture;
- concessioni di lavori pubblici e di servizi; contratti di partenariato pubblico-privato, compresi i contratti di locazione finanziaria;
- di subappalto e subfornitura;
- contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti.
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