Incentivi alle aziende che assumono lavoratori con indennità di disoccupazione
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.253, il Decreto del 26 luglio 2010 che prevede incentivi per l’assunzione dei lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile (art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009 n. 191). Al datore di lavoro spetta un incentivo mensile pari all’indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità o quota di mensilità residue rispetto a quelle già percepite.
Imprese che hanno diritto agli incentivi
- Tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile.
- Società cooperative per il socio con cui le medesime sottoscrivono un contratto di lavoro subordinato.
- L’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.
- L’incentivo non spetta se, nei dodici mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati.
- L’incentivo non spetta, se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.
- L’incentivo non spetta se tra il datore di lavoro che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi l’incentivo spetta comunque se l’assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.
Contratti di lavoro per i quali spetta l’incentivo
- Assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
- Nel caso in cui il datore di lavoro trasformi nel corso dell’anno 2010 un contratto di lavoro a tempo determinato, comunque stipulato successivamente al 1° gennaio 2010, in contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Lavoratori per la cui assunzione spetta l’incentivo
L’incentivo spetta se, alla data dell’assunzione, il lavoratore sia titolare alternativamente:
1. dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari,
2. dell’indennità speciale di disoccupazione edile.
1. dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari,
2. dell’indennità speciale di disoccupazione edile.
Il datore di lavoro che ha stipulato un contratto di lavoro e che intende chiedere l’incentivo deve inoltrare la domanda direttamente all’Inps entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro. Per i contratti stipulati prima della pubblicazione di questo Decreto la domanda può essere presentata entro il mese successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso.
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