Ultime novità in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche
Tenuto conto dei dubbi sorti per l’attività esercitata in forma di commercio ambulante, la modifica apportata con questa nuova norma ha chiarito che il divieto riguarda solo l’attività di somministrazione esercita in forma itinerante, cioè è vietato vendere e somministrare alcolici dalle ore 24 alle 7 in spazi e aree pubblici utilizzati da esercenti attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, il divieto non vale in occasioni di partecipazione a manifestazioni temporanee. Il nuovo art. 14 bis della L. 125/2001 prevede espressamente che il divieto di vendita e somministrazione alcolici non vale in occasione attività svolta in fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie come sono le feste paesane e le sagre di paese. Questa norma ha dato una veste giuridica certa all’interpretazione che già stata data al momento dell’introduzione di questo divieto, estate 2009 (vedi nostra circolare del 1/8/2009). Restano immutate le sanzioni pecuniarie previste per i trasgressori della legge (da euro 2.000 a euro 12.000), e se il fatto è commesso attraverso distributori automatici la sanzione è aumentata da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di questa prescrizione è prevista anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
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