Coronavirus – Chiarimenti DPCM 22 marzo 2020, lista delle attività NON sospese e nuovo modello di autocertificazione spostamenti

Andrea CapobassoCna Nazionale

 

A seguito della pubblicazione del DPCM 22 marzo 2020, CNA ha raccolto numerosi dubbi interpretativi, e li ha sottoposti al Ministero dello Sviluppo Economico. Ecco i chiarimenti:

  • Art. 1 Comma 4 – Il termine entro cui le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto, possono completare le attività necessarie alla sospensione (compresa la spedizione della merce in giacenza) entro la mezzanotte di mercoledì 25 marzo.
  • Art. 1 let. b – La disposizione che vieta a tutte le persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano, può essere derogata per comprovate esigenze lavorative, oltre che per ragioni di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Al riguardo, un imprenditore o dipendente che si rechi al lavoro in una impresa la cui attività rientra tra quelle consentite, nel caso di controllo da parte delle autorità deve dimostrare l’esigenza lavorativa.
  • Il settore delle COSTRUZIONI è escluso dal provvedimento e quindi le attività EDILI sono soggette a sospensione.
  • Gli IMPIANTISTI possono lavorare, con alcuni accorgimenti.
  • LAVANDERIE, servizi di POMPE FUNEBRI e attività connesse non sono soggette alla sospensione.
  • I lavoratori/titolari di imprese che devono sospendere l’attività possono, dopo il 25 marzo, recarsi in azienda per effettuare controlli o verifiche solo motivando, in caso di controlli, lo spostamento per ragioni di assoluta urgenza.
  • Se l’impresa non ha un codice ATECO, ma svolge una attività che rientra tra quelle non soggette a sospensione, può continuare l’attività, facendo un’apposita comunicazione al Prefetto specificando il carattere essenziale rispetto alle attività ammesse.
Ricordiamo infine che specifici quesiti possono essere posti direttamente alla Task Force di CNA Nazionale – clicca qui

Condividi