Contratti di trasporto merci su strada: obbligo clausola costo del gasolio
CONTRATTI DI TRASPORTO MERCI SU STRADA – Obbligo dell’inserimento della clausola di adeguamento del costo del gasolio per la validità del contratto.
Il Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 21 ha previsto diverse misure per l’autotrasporto. Oltre alla riduzione delle accise dirette per calmierare il costo del gasolio, sono stati previsti dei meccanismi da inserire nel contratto di trasporto per la sua validità.
Tra questi, uno dei principali è quello che riguarda l’inserimento della clausola del gasolio.
In particolare la mancanza di tale clausola determina la nullità del contratto con conseguente applicazione dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
La clausola prevede l’adeguamento del corrispettivo del prezzo del carburante sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato
CNA ha predisposto un servizio di consulenza per la verifica della conformità dei contratti alle previsioni delle norme di legge.
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