Acconciatori/Estetiste. Affitto della poltrona: da oggi si può. Un convegno della CNA per spiegare come fare
Benedetto Recchia: Presidente Prov.le Unione CNA Benessere e Sanità: La CNA ha svolto una serie di approfondimenti mirati a verificare la fattibilità del modello sul nostro territorio dato che tale strumento viene già utilizzato in alcune province, ma l’orientamento delle Istituzioni locali è disomogeneo. Abbiamo avviato in questi giorni un’intensa attività di contatto con gli sportelli unici e con gli uffici commercio dei Comuni, al fine di promuovere il nostro modello che favorirà l’applicazione di questa importante pratica anche per tutti gli acconciatori ed estetisti della nostra provincia che lo vorranno.
Davide Rossi – Responsabile della categoria: Si tratta di un contratto di affitto tra il concedente (titolare del salone/centro) e l’affittuario (imprenditore in possesso dell’abilitazione professionale) che prevede la cessione in uso di una postazione di lavoro già esistente, affinché quest’ultimo possa esercitare autonomamente la propria attività. Il contratto deve contenere, oltre alla durata, alle facoltà di recesso anticipato ed alle cause di risoluzione anticipata, specifici riferimenti relativi a: superficie data in uso, postazioni date in uso, eventuale uso di prodotti e attrezzature, rimborso delle utenze. Ovviamente se i locali sono condotti in locazione, è necessario il consenso espresso del proprietario (se non compreso nel contratto originario).
D. In che modo concreto si svolgerà il lavoro dato che si tratta di due aziende che condividono gli stesi spazi?
R. Davide Rossi: Trattandosi di due imprese autonome, il cedente e l’utilizzatore dovranno rilasciare ciascuno le fatture/scontrini fiscali relativi alle prestazioni rese alla propria clientela. Ai fini del rapporto tra le due imprese, il cedente fatturerà all’utilizzatore il corrispettivo per l’uso della poltrona/cabina e per gli altri elementi convenuti, che costituirà ricavo per il cedente e spesa deducibile dal reddito d’impresa per l’utilizzatore. Il grado di dettaglio con il quale verrà stipulato il contratto sarà inoltre determinante per consentire una corretta applicazione degli studi di settore oltre che per evitare problemi tra i due contraenti.
D. Ma non vi è il rischio di abusi di tale strumento?
R. Davide Rossi: E’ indispensabile che le due ‘attività siano esercitate senza ulteriori elementi di commistione rispetto ai locali. Ogni imprenditore interviene esclusivamente sulla propria clientela, alla quale rilascia ricevuta fiscale. Non devono avvenire scambi di prestazioni, quali ad esempio quelli in cui nel salone/centro sono presenti più clienti di un imprenditore e nessuno dell’altro. In tale ipotesi si configurerebbe infatti una prestazione di lavoro o manodopera resa in favore dell’altro soggetto, con conseguenze sul piano del trattamento fiscale e contributivo. Ciò non impedisce che i due soggetti possano scambiarsi i clienti in caso di necessità (es. malattia, periodi di ferie, ecc.) ma sempre a condizione che il soggetto che effettua la prestazione sia poi lo stesso che rilascia la ricevuta e incassa il compenso dal cliente.
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